Art. 17 - Attività organizzate congiuntamente

Art. 17 - Attività organizzate congiuntamente

1.    Qualora due o più Associazioni intendano organizzare congiuntamente una o più attività, dovrà essere individuata un’Associazione capofila il cui Responsabile sarà l’unico interlocutore dell’Università.

2.    I rapporti tra le Associazioni partecipanti potranno essere regolati da uno specifico accordo tra le stesse.

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