Art. 17 - Attività organizzate congiuntamente
Art. 17 - Attività organizzate congiuntamente1. Qualora due o più Associazioni intendano organizzare congiuntamente una o più attività, dovrà essere individuata un’Associazione capofila il cui Responsabile sarà l’unico interlocutore dell’Università.
2. I rapporti tra le Associazioni partecipanti potranno essere regolati da uno specifico accordo tra le stesse.