Art. 19 - Procedura di finanziamento delle domande

Art. 19 - Procedura di finanziamento delle domande

1.    Conclusi i lavori di valutazione delle domande di finanziamento regolarmente presentate, la Commissione redige la graduatoria di merito delle proposte e propone il piano di ripartizione dei finanziamenti assegnati, nel rispetto delle norme previste dal Bando e dal presente Regolamento.

2.    Sentiti i rappresentanti dei soggetti partecipanti al Bando, la Commissione adotta definitivamente la graduatoria di merito e il piano di riparto e li sottopone al vaglio del Consiglio degli Studenti.

3.    Con delibera motivata, il Consiglio degli Studenti può emendare la graduatoria di merito e il piano di riparto proposti solamente nei seguenti casi:

a.    errore materiale;

b.    evidente violazione di norme di legge o del presente Regolamento;

c.     erronea applicazione dei criteri di valutazione e di riparto del finanziamento.

4.    Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, acquisita la delibera del Consiglio degli Studenti, decide in via definitiva sulla graduatoria di merito, sul piano di riparto e sulle attività da finanziare.

 

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