Art. 28 - Pubblicità delle iniziative

Art. 28 - Pubblicità delle iniziative

1.    Le iniziative realizzate con i contributi assegnati dall’Ateneo dovranno essere adeguatamente pubblicizzate tramite il sito web e sui social dell’Ateneo, a cura delle Associazioni e dei Gruppi studenteschi per il tramite dei competenti uffici, al fine di promuovere la partecipazione degli studenti universitari cui sono rivolte e di valorizzare l’immagine dell’Università degli studi di Trieste in qualità di finanziatore.

2.    I beneficiari dovranno inoltre darne notizia al Consiglio degli Studenti almeno 14 giorni lavorativi prima della data di svolgimento delle attività, anche ai fini della pubblicità delle iniziative.

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