Art. 28 - Pubblicità delle iniziative
Art. 28 - Pubblicità delle iniziative1. Le iniziative realizzate con i contributi assegnati dall’Ateneo dovranno essere adeguatamente pubblicizzate tramite il sito web e sui social dell’Ateneo, a cura delle Associazioni e dei Gruppi studenteschi per il tramite dei competenti uffici, al fine di promuovere la partecipazione degli studenti universitari cui sono rivolte e di valorizzare l’immagine dell’Università degli studi di Trieste in qualità di finanziatore.
2. I beneficiari dovranno inoltre darne notizia al Consiglio degli Studenti almeno 14 giorni lavorativi prima della data di svolgimento delle attività, anche ai fini della pubblicità delle iniziative.