Art. 34 - Revoca dei finanziamenti e ulteriori sanzioni

Art. 34 - Revoca dei finanziamenti e ulteriori sanzioni

1.    Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento e dal Bando di riferimento,il Consiglio di Amministrazione, anche su segnalazione del Consiglio degli Studenti, può disporre la revoca dei finanziamenti già erogati o assegnati, nonché l’esclusione dal successivo Bando nei seguenti casi:

a.    utilizzo dei fondi in modo difforme da quanto approvato;

b.    rendicontazione non completa;

c.     gravi mancanze o violazioni di legge, del presente Regolamento o del Bando da parte del beneficiario dei fondi.

2.    Il Consiglio degli Studenti accerta l’effettivo svolgimento delle singole attività e provvede, tramite l’Ufficio di Presidenza, ad operare semestralmente una verifica generale delle attività svolte e delle erogazioni effettuate.

3.    Nei più gravi casi di dichiarazioni mendaci su elementi che avrebbero comportato l’esclusione dalla possibilità di partecipare all’assegnazione dei finanziamenti messi a bandoil Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo potrà deliberare l’interdizione da qualunque successivo finanziamento per lo svolgimento di attività culturali e sociali degli studenti.

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