CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE
CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE 8861Articolo 1 – Ambito di applicazione
Articolo 1 – Ambito di applicazione
1.Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 4, comma 5 della legge 19.10.1999, n. 370 che rimette all’autonoma determinazione degli Atenei la disciplina delle materie di cui all’art. 66 del DPR 11.7.1980, n. 382 e alla vigente normativa in materia
2.Le attività di cui al presente Regolamento sono costituite dalle prestazioni per conto terzi che l'Università - compatibilmente con le proprie ordinarie e preminenti funzioni istituzionali - svolge nel prevalente interesse del committente, utilizzando le proprie strutture e il proprio personale, previa conclusione di contratti con enti pubblici o soggetti privati.
3.Il presente Regolamento non pregiudica l'applicazione di specifiche norme che regolano il finanziamento - anche parziale - da parte di enti pubblici locali, nazionali, europei, internazionali o intergovernativi di attività di ricerca e di consulenza svolte dall’Università.
4.Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:
a)le attività, ancorché svolte con la partecipazione di soggetti terzi, per le quali è esplicitamente espressa e riscontrabile la prevalenza dell'interesse istituzionale dell'Università ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente;
b)le attività di natura assistenziale svolte dalle strutture universitarie nell’ambito del S.S.N.;
c)le attività negoziali finalizzate allo sviluppo e/o allo sfruttamento dei brevetti di proprietà dell’Università degli Studi di Trieste e allo sfruttamento di qualsiasi segno distintivo UniTS, per la cui disciplina si fa espresso rinvio alla specifica regolamentazione di settore;
d)le attività correlate allo svolgimento di programmi di ricerca finanziati mediante contributi da soggetti esterni che escludono esplicitamente l’erogazione di compensi al personale;
e)le attività in cui l’Ateneo risulti formalmente identificato come terza parte così come disciplinato da linee guida e regolamenti nell’ambito dei programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali.
5.Sono tenuti al rispetto dei criteri e delle indicazioni formulate nel presente Regolamento i titolari di tutte le unità organizzative di cui al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione la finanza e la contabilità, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle proprie competenze.
Articolo 2 – Oggetto dei contratti
Articolo 2 – Oggetto dei contratti1.Il presente Regolamento si applica a tutti i contratti che hanno per oggetto:
a)attività di ricerca e consulenza orientata alla formulazione di pareri tecnici e/o scientifici, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, sviluppo e/o realizzazione di sistemi prototipo e loro qualificazione, studi di ricerca e sviluppo;
b)attività di formazione e/o aggiornamento professionale, resa attraverso la progettazione e/o l’organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, conferenze, convegni, corsi di formazione che non prevedano il rilascio di crediti formativi universitari (CFU);
c)attività di progettazione, di supporto tecnico-amministrativo, di coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, previsto dalla normativa inerente alla sicurezza e alla salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, di collaudo;
d)attività di sperimentazione clinico-farmacologica, fatte salve le norme relative alle aziende di riferimento o strutture convenzionate ai sensi dell’art. 3 DPCM 24 maggio 2001, per le quali vige la normativa prevista per le aziende sanitarie;
e)prestazioni tariffate, ai sensi dell’articolo 18 del presente Regolamento.
2.Nel caso le attività di cui al comma precedente prevedano una destinazione, anche temporanea, degli spazi di proprietà dell’Università, oppure un utilizzo sistematico di spazi da parte di enti pubblici o privati esterni, la sottoscrizione del contratto è subordinata alla previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.