Articolo 1 – Ambito di applicazione
Articolo 1 – Ambito di applicazione
1.Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 4, comma 5 della legge 19.10.1999, n. 370 che rimette all’autonoma determinazione degli Atenei la disciplina delle materie di cui all’art. 66 del DPR 11.7.1980, n. 382 e alla vigente normativa in materia
2.Le attività di cui al presente Regolamento sono costituite dalle prestazioni per conto terzi che l'Università - compatibilmente con le proprie ordinarie e preminenti funzioni istituzionali - svolge nel prevalente interesse del committente, utilizzando le proprie strutture e il proprio personale, previa conclusione di contratti con enti pubblici o soggetti privati.
3.Il presente Regolamento non pregiudica l'applicazione di specifiche norme che regolano il finanziamento - anche parziale - da parte di enti pubblici locali, nazionali, europei, internazionali o intergovernativi di attività di ricerca e di consulenza svolte dall’Università.
4.Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:
a)le attività, ancorché svolte con la partecipazione di soggetti terzi, per le quali è esplicitamente espressa e riscontrabile la prevalenza dell'interesse istituzionale dell'Università ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente;
b)le attività di natura assistenziale svolte dalle strutture universitarie nell’ambito del S.S.N.;
c)le attività negoziali finalizzate allo sviluppo e/o allo sfruttamento dei brevetti di proprietà dell’Università degli Studi di Trieste e allo sfruttamento di qualsiasi segno distintivo UniTS, per la cui disciplina si fa espresso rinvio alla specifica regolamentazione di settore;
d)le attività correlate allo svolgimento di programmi di ricerca finanziati mediante contributi da soggetti esterni che escludono esplicitamente l’erogazione di compensi al personale;
e)le attività in cui l’Ateneo risulti formalmente identificato come terza parte così come disciplinato da linee guida e regolamenti nell’ambito dei programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali.
5.Sono tenuti al rispetto dei criteri e delle indicazioni formulate nel presente Regolamento i titolari di tutte le unità organizzative di cui al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione la finanza e la contabilità, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle proprie competenze.