Articolo 2 – Oggetto dei contratti

Articolo 2 – Oggetto dei contratti

1.Il presente Regolamento si applica a tutti i contratti che hanno per oggetto:

a)attività di ricerca e consulenza orientata alla formulazione di pareri tecnici e/o scientifici, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, sviluppo e/o realizzazione di sistemi prototipo e loro qualificazione, studi di ricerca e sviluppo;

b)attività di formazione e/o aggiornamento professionale, resa attraverso la progettazione e/o l’organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, conferenze, convegni, corsi di formazione che non prevedano il rilascio di crediti formativi universitari (CFU);

c)attività di progettazione, di supporto tecnico-amministrativo, di coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, previsto dalla normativa inerente alla sicurezza e alla salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, di collaudo;

d)attività di sperimentazione clinico-farmacologica, fatte salve le norme relative alle aziende di riferimento o strutture convenzionate ai sensi dell’art. 3 DPCM 24 maggio 2001, per le quali vige la normativa prevista per le aziende sanitarie;

e)prestazioni tariffate, ai sensi dell’articolo 18 del presente Regolamento.

2.Nel caso le attività di cui al comma precedente prevedano una destinazione, anche temporanea, degli spazi di proprietà dell’Università, oppure un utilizzo sistematico di spazi da parte di enti pubblici o privati esterni, la sottoscrizione del contratto è subordinata alla previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

 
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