CAPO IV - CORRISPETTIVO

CAPO IV - CORRISPETTIVO 8861

Articolo 9 - Determinazione del corrispettivo

Articolo 9 - Determinazione del corrispettivo

1.A seconda della modalità di determinazione del corrispettivo, le attività si distinguono nelle seguenti categorie:

a)attività a corrispettivo da negoziarsi, secondo le previsioni del presente articolo;

b)prestazioni tariffate, disciplinate dall’articolo 18 del presente Regolamento.

2.Sia per le attività tariffate che per quelle a corrispettivo da negoziarsi, il corrispettivo, comprensivo dell'eventuale importo derivante dalla cessione a terzi dei relativi diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività, deve essere congruo e concorrenziale anche riguardo ai prezzi di mercato e, in ogni caso, deve essere determinato in misura sufficiente a consentire la copertura dei costi, secondo quanto indicato nell’Allegato A. Eventuali deroghe al presente principio dovranno essere autorizzate, caso per caso, dagli organi deliberanti dell’unità organizzativa.

3.Le attività a corrispettivo da negoziarsi sono costituite dalle prestazioni il cui corrispettivo è determinato dalla negoziazione con il committente, tenuto conto di un'analisi dei costi della specifica prestazione.

4.Il corrispettivo per le attività di cui al comma 1 lettera a), dovrà garantire la copertura dei seguenti costi oggetto di stima: 

a)materiali di consumo, noleggio e manutenzione di apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività in conto terzi;

b)acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche da utilizzare nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto;

c)compensi al personale docente e al personale tecnico-amministrativo che partecipa alle attività necessarie allo svolgimento della commessa;

d)spese di viaggio e missione sostenute e da sostenersi dal personale per lo svolgimento dell'attività; 

e)eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne per lo svolgimento dell'attività;

f)finanziamento parziale o totale di borse di dottorato, borse post-dottorato, assegni di ricerca e contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo A coinvolti nello svolgimento dell’attività;

g)ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento dell'attività.

5.Il corrispettivo dovrà, inoltre, assicurare la copertura:

a)di una quota a favore dell’unità organizzativa di riferimento, in misura compresa tra il 3% e il 7% del corrispettivo, al netto di IVA. L’entità del prelievo è stabilita, all’interno del suddetto intervallo, dall’organo deliberante dell’unità organizzativa. È facoltà dell’organo deliberante ridurre la quota al di sotto del 3%, per motivate esigenze interne;

b)di una quota a favore del Bilancio Universitario, in misura pari al 14% del corrispettivo, al netto di IVA, la cui destinazione è disciplinata dall’articolo 12 del presente Regolamento.

 
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