Articolo 9 - Determinazione del corrispettivo
Articolo 9 - Determinazione del corrispettivo1.A seconda della modalità di determinazione del corrispettivo, le attività si distinguono nelle seguenti categorie:
a)attività a corrispettivo da negoziarsi, secondo le previsioni del presente articolo;
b)prestazioni tariffate, disciplinate dall’articolo 18 del presente Regolamento.
2.Sia per le attività tariffate che per quelle a corrispettivo da negoziarsi, il corrispettivo, comprensivo dell'eventuale importo derivante dalla cessione a terzi dei relativi diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività, deve essere congruo e concorrenziale anche riguardo ai prezzi di mercato e, in ogni caso, deve essere determinato in misura sufficiente a consentire la copertura dei costi, secondo quanto indicato nell’Allegato A. Eventuali deroghe al presente principio dovranno essere autorizzate, caso per caso, dagli organi deliberanti dell’unità organizzativa.
3.Le attività a corrispettivo da negoziarsi sono costituite dalle prestazioni il cui corrispettivo è determinato dalla negoziazione con il committente, tenuto conto di un'analisi dei costi della specifica prestazione.
4.Il corrispettivo per le attività di cui al comma 1 lettera a), dovrà garantire la copertura dei seguenti costi oggetto di stima:
a)materiali di consumo, noleggio e manutenzione di apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività in conto terzi;
b)acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche da utilizzare nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto;
c)compensi al personale docente e al personale tecnico-amministrativo che partecipa alle attività necessarie allo svolgimento della commessa;
d)spese di viaggio e missione sostenute e da sostenersi dal personale per lo svolgimento dell'attività;
e)eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne per lo svolgimento dell'attività;
f)finanziamento parziale o totale di borse di dottorato, borse post-dottorato, assegni di ricerca e contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo A coinvolti nello svolgimento dell’attività;
g)ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento dell'attività.
5.Il corrispettivo dovrà, inoltre, assicurare la copertura:
a)di una quota a favore dell’unità organizzativa di riferimento, in misura compresa tra il 3% e il 7% del corrispettivo, al netto di IVA. L’entità del prelievo è stabilita, all’interno del suddetto intervallo, dall’organo deliberante dell’unità organizzativa. È facoltà dell’organo deliberante ridurre la quota al di sotto del 3%, per motivate esigenze interne;
b)di una quota a favore del Bilancio Universitario, in misura pari al 14% del corrispettivo, al netto di IVA, la cui destinazione è disciplinata dall’articolo 12 del presente Regolamento.