CAPO VI – DESTINAZIONE DELLE QUOTE E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
CAPO VI – DESTINAZIONE DELLE QUOTE E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 8861Articolo 12 – Destinazione delle quote destinate al bilancio universitario e alle Unità organizzative
Articolo 12 – Destinazione delle quote destinate al bilancio universitario e alle Unità organizzative1.La quota destinata al bilancio universitario viene versata dall’unità organizzativa successivamente all'incasso dell’ultima fattura emessa.
2.La quota destinata al bilancio universitario è così ripartita:
a)per il 40% al fondo per la ricerca scientifica;
b)per il 20% al fondo per la premialità del personale docente, previsto dall’art. 9 legge 30 dicembre 2010 n. 240;
c)per il 40% al fondo comune di Ateneo, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa di Ateneo.
3.La quota destinata all’unità organizzativa potrà essere anche destinata alla premialità per il personale a supporto amministrativo-contabile di gestione della commessa, in relazione alla complessità della stessa, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa di Ateneo.
Articolo 13 – Compensi del personale che partecipa alle attività della commessa
Articolo 13 – Compensi del personale che partecipa alle attività della commessa
- Per la determinazione dei compensi al personale, si dovrà tenere conto della qualifica e delle conoscenze scientifico-professionali del personale stesso, del tempo dedicato allo svolgimento delle attività di pertinenza, della funzione di responsabilità scientifica e di quella connessa ad eventuali relazioni finali.
- Il coinvolgimento diretto del personale tecnico-amministrativo alle attività del presente regolamento avviene in ogni caso nell’ambito di compiti coerenti con il livello di autonomia e responsabilità connesso al relativo inquadramento contrattuale; le prestazioni dovranno essere svolte fuori dall’orario di lavoro e registrate con apposita timbratura sul sistema di rilevamento presenze dell’Ateneo.
- I compensi potranno essere erogati esclusivamente al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
- Le prestazioni, anche a contenuto specialistico del personale contrattualizzato dell’unità organizzativa che gestisce l’attività devono essere comunque rese senza pregiudizio dell’attività istituzionale. Il Direttore generale potrà disporre, a campione, il monitoraggio dell’effettiva applicazione delle prestazioni rese dal personale tecnico amministrativo coinvolto nelle attività in conto terzi.
- I compensi lordi complessivamente maturati nell’arco dell’anno dal singolo dipendente, sia in ragione dello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento sia di attività che specifiche disposizioni di legge o di Regolamenti interni destinano all’incentivazione del personale, non possono superare, per il personale docente, il 100% dell'importo della retribuzione lorda del medesimo per lo stesso esercizio. Con riferimento al personale tecnico-amministrativo, i tetti sono definiti in sede di contrattazione decentrata. I compensi al personale coinvolto nelle attività per conto terzi non potranno essere liquidati fintanto che non saranno state completate le attività oggetto del contratto o, in caso di avanzamento per fasi successive, della fase di attività e fintanto che non siano stati incassati i corrispettivi.
- I compensi verranno erogati entro tre mesi dalla presentazione del modulo di liquidazione (Allegato C) da compilarsi a cura del Responsabile scientifico con relativa validazione e certificazione del Responsabile dell’unità organizzativa e del Segretario amministrativo. Ciò al fine di consentire le attività di elaborazione e di verifica della completezza del modulo e, per l’ultimo trimestre dell’anno solare, la verifica del rispetto del limite di cui al comma 5. Nel caso di superamento del limite di cui al comma 5 si procederà, ove possibile, alla liquidazione parziale delle somme e, in caso di necessità di effettuare il conguaglio delle somme già percepite, con il recupero sullo stipendio.