Articolo 17 – Attività di sperimentazione clinico-farmacologica
Articolo 17 – Attività di sperimentazione clinico-farmacologica1.Le attività di cui al presente articolo sono soggette ad apposita autorizzazione dei “trials” da parte del competente Comitato Etico e si conformano alle disposizioni di legge e di “good clinical practice” vigenti in materia.
2.Nell’accettare incarichi commissionati da soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, dovrà essere garantita la pubblicabilità dei risultati, anche negativi; nei casi in cui esigenze particolari del committente lo richiedano, può essere accolto l’obbligo di riservatezza in corso d’opera e l’assoggettamento ad autorizzazione preventiva del soggetto finanziatore per la pubblicazione di risultati preliminari.
3.È necessario che nei contratti siano fatti salvi eventuali casi particolari derivanti dall’insorgere di eventi nocivi documentati tali da inibire la prosecuzione dei protocolli avviati.
4.Nel rispetto della normativa vigente, qualora nel corso delle attività di cui al presente articolo venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato.
5.Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle suddette attività, venga occasionalmente conseguito un risultato brevettabile, le modalità di compenso potranno consistere nella contitolarità oppure nell’attribuzione di un compenso aggiuntivo e distinto rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito e previsto dal contratto.
6.Nella determinazione del corrispettivo da richiedere per l’esecuzione delle attività commissionate, in caso di degenze, analisi ed esami extra routine, occorrerà tenere conto dei costi sostenuti dalla struttura sanitaria presso cui si svolgono le attività e dell’esigenza del relativo rimborso, qualora necessario.