Articolo 18 – Prestazioni tariffate
Articolo 18 – Prestazioni tariffate1.Le attività a corrispettivo predeterminato sono costituite dalle prestazioni tipizzate e ricorrenti, tra le quali quelle previste dall'art. 49 del R.D. n. 1592 del 1933, in cui il corrispettivo è determinato sulla base di apposito tariffario. Le tariffe dovranno essere commisurate alla complessità della prestazione e della qualifica rivestita dal personale esecutore, tenuto conto, ove esistenti e applicabili, dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari approvati dagli ordini professionali e, in ogni caso, dei prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni.
2.Spetta agli organi deliberanti delle unità organizzative l’approvazione di appositi tariffari interni contenenti le prestazioni standardizzate e le rispettive tariffe, commisurate alla complessità della prestazione e alla qualifica rivestita dal personale esecutore. Ai medesimi organi spetta l’adeguamento dei suddetti tariffari con cadenza triennale e la comunicazione degli stessi all’amministrazione centrale.
3.Si intendono, in particolare, per prestazioni tariffate: prestazioni routinarie, analisi, prove e tarature, le prestazioni tecniche volte alla certificazione ufficiale di risultati consistenti in esperienze o misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del committente.
4.Per l’esecuzione delle suddette attività il corrispettivo da richiedere dovrà essere determinato nel rispetto delle tariffe previste per ogni singola prestazione.