Articolo 19 – Entrata in vigore
Articolo 19 – Entrata in vigore1.Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e abroga il previgente Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
2.Il previgente Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità rimane in vigore per le sole attività già in corso al 1° gennaio 2021 e fino a loro conclusione.