Art. 8 – Corpo docente

Art. 8 – Corpo docente

Il corpo docente delle Scuole è costituito da: 

a) Docenti universitari: Professori di ruolo di I e II fascia, Ricercatori universitari di ruolo, Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. a) e b) della L. n. 240/2010, Professori Straordinari a tempo determinato ai sensi della L. 230/2005; 

b) Docenti a contratto: personale in servizio in strutture della rete formativa con esperienza didattico-formativa documentata e attività di ricerca e esperti esterni nei settori scientifico-disciplinari della Scuola, reclutati secondo la normativa vigente. 

Ai componenti del corpo docente sono attribuiti insegnamenti curriculari, su proposta del Consiglio della Scuola. 

Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei Settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. 

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8.1 – Compiti del corpo docente

8.1 – Compiti del corpo docente

Tutti i Docenti espletano e promuovono le attività formative e culturali della Scuola e svolgono le attività valutative di seguito indicate, attenendosi alle delibere del Consiglio della Scuola. 

I Docenti svolgono l’attività didattica programmata sotto forma di lezioni frontali, anche in via telematica, lezioni teorico-pratiche, seminari anche interdisciplinari, brevi corsi monografici, discussione di casi clinici, journal club, seminari interdisciplinari, attenendosi alla programmazione didattica strutturata sulla base degli obiettivi formativi previsti dalla normativa vigente. 

I Docenti esprimono una valutazione dei medici in formazione specialistica, secondo standard e strumenti predefiniti in grado di misurare quantitativamente e qualitativamente il grado di performance, la progressione professionale, il grado di autonomia nonché una serie di abilità intellettuali, cliniche, tecniche, procedurali e relazionali necessarie alla formazione dello specialista, secondo le modalità definite dal Regolamento della singola Scuola.

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