TITOLO V - GESTIONE DELLA CARRIERA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TITOLO V - GESTIONE DELLA CARRIERA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA 8861

Art. 9 – Inizio anno accademico

Art. 9 – Inizio anno accademico

L’inizio dell’anno accademico coincide con l’inizio delle attività formative fissato, per ciascun anno, con decreto ministeriale.  

I titolari dei Contratti di Formazione Specialistica, in quanto iscritti alle Scuole di Specializzazione, sono studenti dell’Ateneo.

8861

Art. 10 – Ammissione

Art. 10 – Ammissione

L’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene attraverso procedure selettive su base nazionale e secondo le modalità indicate dalla normativa vigente. 

Eventuali posti riservati ed in sovrannumero possono essere destinati a specifiche categorie di medici individuate dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999.

8861

Art. 11 – Incompatibilità con altri corsi di studio

Art. 11 – Incompatibilità con altri corsi di studio

L’iscrizione alle Scuole di Specializzazione è incompatibile con l’iscrizione a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master universitari e ogni altro corso di studio che rilasci un titolo.  

È consentita la contemporanea iscrizione a una Scuola di Specializzazione e a un corso di Dottorato di Ricerca secondo le disposizioni normative nazionali (Legge 240/2010, art. 19, comma 1, lettera c). La frequenza congiunta della Scuola e del Dottorato può essere disposta solo durante l’ultimo anno della Scuola e deve esser compatibile con l’attività e l’impegno previsto dalla Scuola medesima, a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola.

8861

Art. 12 – Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo

Art. 12 – Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo

Coloro che hanno acquisito il diritto all’ammissione sono tenuti a immatricolarsi alla Scuola di Specializzazione presentando la documentazione richiesta entro i termini previsti dal Ministero, pena la decadenza. 

Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative stabilita dal Ministero. 

L’iscrizione agli anni di corso successivi si effettua con il superamento dell’esame annuale e si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista. In caso di ritardo nel pagamento si applicano le more dell’importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

8861

Art. 13 – Contribuzione universitaria

Art. 13 – Contribuzione universitaria

I medici in formazione specialistica sono tenuti a versare un contributo annuale, oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo, secondo l’Avviso tasse, annualmente approvato dagli Organi di Ateneo. 

Coloro che non risultano in regola con l’iscrizione o con il pagamento della contribuzione non possono ottenere il rilascio di alcuna certificazione, né possono essere ammessi a sostenere le valutazioni annuali e/o l’esame finale di diploma.

8861

Art. 14 – Trasferimento da e ad altra sede

Art. 14 – Trasferimento da e ad altra sede

Il trasferimento da un corso di specializzazione può avvenire solo tra Scuole della stessa tipologia e di uguale denominazione.  

Non sono ammessi trasferimenti di iscritti al primo anno di corso e trasferimenti in corso d’anno.  

La richiesta di trasferimento deve essere sempre motivata. 

Il trasferimento in entrata è possibile solo previa verifica della capacità ricettiva della Scuola dell’Ateneo di Trieste e acquisizione del nulla osta della Scuola di provenienza. 

Il trasferimento in uscita - ferma restando la verifica della capacità ricettiva presso la Scuola di destinazione -  è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione di appartenenza, per documentati e gravi motivi intervenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica. 

Lo Specializzando deve presentare, almeno tre mesi prima dell’inizio del nuovo anno accademico, specifica domanda all’Ufficio Post Lauream. La modulistica e le modalità per la richiesta della domanda di trasferimento sono pubblicate sulle pagine web del sito di Ateneo dedicate alle Scuole di Specializzazione.  

Nel caso in cui il contratto sia finanziato dalla Regione o da enti pubblici/ privati, per l’autorizzazione al trasferimento sarà vincolante anche il parere del Finanziatore.

8861

Art. 15 - Rinuncia

Art. 15 - Rinuncia

Gli Specializzandi che intendono rinunciare alla formazione sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola e all’Ufficio Post Lauream, indicando la data di cessazione dell'attività.

8861

Art. 16 – Verifica di profitto e passaggio all’anno successivo

Art. 16 – Verifica di profitto e passaggio all’anno successivo

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/99, ai fini delle periodiche verifiche di profitto, la Scuola predispone un sistema di valutazione in rapporto agli obiettivi formativi delle singole Scuole, volto a verificare l'acquisizione delle competenze descritte negli Ordinamenti Didattici anche al fine della progressiva assunzione di responsabilità. 

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono almeno mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando. 

A fine anno, la Direzione della Scuola, ai fini del passaggio all’anno successivo, comunica all’Ufficio Post Lauream, la regolare frequenza degli specializzandi. 

Entro la scadenza annuale del contratto di formazione specialistica medica, gli Specializzandi devono sostenere un esame teorico-pratico non ripetibile per il passaggio all’anno di corso successivo.  

Prima dell’esame, e ai fini dell’ammissione alla prova, la commissione verifica che sul “libretto-diario” siano descritte e certificate tutte le attività professionalizzanti previste per l’anno di corso dal piano formativo individuale. 

Qualora nel “libretto-diario” risultino carenze formative il Consiglio della Scuola, sentiti i Tutor e lo Specializzando interessato, delibererà in merito all’ammissione dello Specializzando stesso all’esame di profitto annuale.  

La data dell’appello d’esame deve essere fissata nell’arco dei trenta giorni precedenti la data di scadenza annuale del contratto di formazione specialistica medica. Possono essere fissati appelli ad hoc al di fuori di questo lasso temporale nel caso in cui lo Specializzando stia svolgendo un periodo fuori rete formativa, oppure sia impossibilitato a presentarsi all’appello d’esame per giustificati motivi (ad es. causa di forza maggiore o malattia). 

In caso di malattia, lo Specializzando è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica.  

Se l’assenza è determinata da forza maggiore o altra eventuale causa, il Consiglio della Scuola valuta l’eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.  

In caso di assenza ingiustificata all’esame, il candidato decade dal diritto all’iscrizione alla Scuola con la conseguente risoluzione del Contratto di Formazione Specialistica.  

Il mancato superamento della prova finale annuale è causa di risoluzione anticipata del Contratto di Formazione Specialistica e comporta la decadenza dal diritto all’iscrizione all’anno di corso successivo.  

La commissione è definita tra i Docenti titolari degli insegnamenti tenuti nell’anno di corso ed è presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato. È composta da un minimo di tre membri.  

La Commissione esprime un giudizio globale sul livello di preparazione raggiunto dallo Specializzando nelle singole discipline e relative attività professionalizzanti prescritte. La valutazione finale terrà conto delle eventuali verifiche di profitto in itinere e del giudizio espresso dai docenti-tutori in merito alle competenze acquisite e, più specificamente, ai livelli di autonomia raggiunti dallo Specializzando.  

L’avvenuto superamento dell’esame di fine anno viene comunicato dalla Scuola all’Ufficio Post Lauream, al fine del proseguimento della carriera dello Specializzando. 

8861

Art. 17 - Esame di diploma

Art. 17 - Esame di diploma

Lo Specializzando, dopo il completamento e superamento dell’ultimo anno di corso e l’acquisizione di tutti i crediti previsti, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del contratto di formazione. In caso di esito negativo, lo Specializzando può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.  

In caso di assenza lo Specializzando viene giustificato nelle seguenti ipotesi: 

malattia; 

caso fortuito o forza maggiore. 

In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di certificazione medica; se l’assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il candidato può essere ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l’esame di diploma.  

La Commissione giudicatrice per l’esame di diploma, nominata dal Consiglio della Scuola, è formata da cinque componenti, scelti tra coloro che svolgono attività formative all’interno della Scuola, di cui almeno tre docenti universitari. 

La commissione è presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato.  

Il Consiglio della Scuola stabilisce la data dell’esame di specializzazione e la comunica all’Ufficio Post Lauream almeno quaranta giorni prima.   

Lo Specializzando deve fare domanda di specializzazione almeno un mese prima della data dell’esame. 

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione. Tutti i docenti titolari di insegnamento possono essere Relatori delle tesi di diploma di specializzazione.  

Il giudizio finale, espresso in cinquantesimi, tiene conto dei risultati riportati nelle valutazioni periodiche degli esami finali annuali e della discussione della tesi. La votazione minima per il conseguimento del diploma di specializzazione è pari a trenta cinquantesimi. 

Lo Specializzando propone l’argomento della tesi in uno dei settori scientifico disciplinari tra quelli previsti dal regolamento della Scuola di appartenenza, in coerenza con gli obiettivi formativi della stessa Scuola e sotto la guida di un relatore.  

La tesi può essere redatta anche in lingua inglese o in altra lingua straniera, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola di appartenenza dello Specializzando.

8861