Art. 10 – Ammissione
Art. 10 – AmmissioneL’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene attraverso procedure selettive su base nazionale e secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.
Eventuali posti riservati ed in sovrannumero possono essere destinati a specifiche categorie di medici individuate dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999.