Art. 12 – Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo
Art. 12 – Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primoColoro che hanno acquisito il diritto all’ammissione sono tenuti a immatricolarsi alla Scuola di Specializzazione presentando la documentazione richiesta entro i termini previsti dal Ministero, pena la decadenza.
Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative stabilita dal Ministero.
L’iscrizione agli anni di corso successivi si effettua con il superamento dell’esame annuale e si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista. In caso di ritardo nel pagamento si applicano le more dell’importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.