Art. 13 – Contribuzione universitaria
Art. 13 – Contribuzione universitariaI medici in formazione specialistica sono tenuti a versare un contributo annuale, oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo, secondo l’Avviso tasse, annualmente approvato dagli Organi di Ateneo.
Coloro che non risultano in regola con l’iscrizione o con il pagamento della contribuzione non possono ottenere il rilascio di alcuna certificazione, né possono essere ammessi a sostenere le valutazioni annuali e/o l’esame finale di diploma.