Art. 16 – Verifica di profitto e passaggio all’anno successivo

Art. 16 – Verifica di profitto e passaggio all’anno successivo

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/99, ai fini delle periodiche verifiche di profitto, la Scuola predispone un sistema di valutazione in rapporto agli obiettivi formativi delle singole Scuole, volto a verificare l'acquisizione delle competenze descritte negli Ordinamenti Didattici anche al fine della progressiva assunzione di responsabilità. 

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono almeno mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando. 

A fine anno, la Direzione della Scuola, ai fini del passaggio all’anno successivo, comunica all’Ufficio Post Lauream, la regolare frequenza degli specializzandi. 

Entro la scadenza annuale del contratto di formazione specialistica medica, gli Specializzandi devono sostenere un esame teorico-pratico non ripetibile per il passaggio all’anno di corso successivo.  

Prima dell’esame, e ai fini dell’ammissione alla prova, la commissione verifica che sul “libretto-diario” siano descritte e certificate tutte le attività professionalizzanti previste per l’anno di corso dal piano formativo individuale. 

Qualora nel “libretto-diario” risultino carenze formative il Consiglio della Scuola, sentiti i Tutor e lo Specializzando interessato, delibererà in merito all’ammissione dello Specializzando stesso all’esame di profitto annuale.  

La data dell’appello d’esame deve essere fissata nell’arco dei trenta giorni precedenti la data di scadenza annuale del contratto di formazione specialistica medica. Possono essere fissati appelli ad hoc al di fuori di questo lasso temporale nel caso in cui lo Specializzando stia svolgendo un periodo fuori rete formativa, oppure sia impossibilitato a presentarsi all’appello d’esame per giustificati motivi (ad es. causa di forza maggiore o malattia). 

In caso di malattia, lo Specializzando è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica.  

Se l’assenza è determinata da forza maggiore o altra eventuale causa, il Consiglio della Scuola valuta l’eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.  

In caso di assenza ingiustificata all’esame, il candidato decade dal diritto all’iscrizione alla Scuola con la conseguente risoluzione del Contratto di Formazione Specialistica.  

Il mancato superamento della prova finale annuale è causa di risoluzione anticipata del Contratto di Formazione Specialistica e comporta la decadenza dal diritto all’iscrizione all’anno di corso successivo.  

La commissione è definita tra i Docenti titolari degli insegnamenti tenuti nell’anno di corso ed è presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato. È composta da un minimo di tre membri.  

La Commissione esprime un giudizio globale sul livello di preparazione raggiunto dallo Specializzando nelle singole discipline e relative attività professionalizzanti prescritte. La valutazione finale terrà conto delle eventuali verifiche di profitto in itinere e del giudizio espresso dai docenti-tutori in merito alle competenze acquisite e, più specificamente, ai livelli di autonomia raggiunti dallo Specializzando.  

L’avvenuto superamento dell’esame di fine anno viene comunicato dalla Scuola all’Ufficio Post Lauream, al fine del proseguimento della carriera dello Specializzando. 

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