Art. 17 - Esame di diploma

Art. 17 - Esame di diploma

Lo Specializzando, dopo il completamento e superamento dell’ultimo anno di corso e l’acquisizione di tutti i crediti previsti, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del contratto di formazione. In caso di esito negativo, lo Specializzando può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.  

In caso di assenza lo Specializzando viene giustificato nelle seguenti ipotesi: 

malattia; 

caso fortuito o forza maggiore. 

In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di certificazione medica; se l’assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il candidato può essere ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l’esame di diploma.  

La Commissione giudicatrice per l’esame di diploma, nominata dal Consiglio della Scuola, è formata da cinque componenti, scelti tra coloro che svolgono attività formative all’interno della Scuola, di cui almeno tre docenti universitari. 

La commissione è presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato.  

Il Consiglio della Scuola stabilisce la data dell’esame di specializzazione e la comunica all’Ufficio Post Lauream almeno quaranta giorni prima.   

Lo Specializzando deve fare domanda di specializzazione almeno un mese prima della data dell’esame. 

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione. Tutti i docenti titolari di insegnamento possono essere Relatori delle tesi di diploma di specializzazione.  

Il giudizio finale, espresso in cinquantesimi, tiene conto dei risultati riportati nelle valutazioni periodiche degli esami finali annuali e della discussione della tesi. La votazione minima per il conseguimento del diploma di specializzazione è pari a trenta cinquantesimi. 

Lo Specializzando propone l’argomento della tesi in uno dei settori scientifico disciplinari tra quelli previsti dal regolamento della Scuola di appartenenza, in coerenza con gli obiettivi formativi della stessa Scuola e sotto la guida di un relatore.  

La tesi può essere redatta anche in lingua inglese o in altra lingua straniera, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola di appartenenza dello Specializzando.

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