Art. 22 – Assenze giustificate
Art. 22 – Assenze giustificate 886122.1 Permessi per motivi personali
22.1 Permessi per motivi personaliNon determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate dalla Direzione della Scuola, che non superino i 30 “giorni lavorativi” complessivi nell’anno di pertinenza del contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
22.2 Assenze per malattia
22.2 Assenze per malattiaLe assenze per malattia non determinano la sospensione della formazione quando siano di durata inferiore ai 40 “giorni lavorativi” consecutivi e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In questo caso tali giorni non devono essere recuperati e non devono essere computati nei 30 giorni annui di permessi per motivi personali.
Le assenze per malattia superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi, sospendono la formazione. Tali giorni di assenza dovranno essere recuperati in quanto la durata totale del periodo di formazione deve rimanere invariata. Durante i periodi di sospensione, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la “parte fissa” del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso di formazione specialistica.
In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo Specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite e-mail o consegnato da altra persona a ciò delegata.
Nel caso in cui l’assenza per malattia si prolunghi oltre i 40 “giorni lavorativi” consecutivi, lo Specializzando è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione della Scuola e a presentare all’Ufficio Post Lauream - entro il primo giorno lavorativo utile - domanda di sospensione, corredata dal relativo certificato medico. Tale domanda potrà essere anche inviata tramite e-mail o consegnata da altra persona a ciò delegata.
Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno determinato, per loro durata, la sospensione della formazione specialistica.
22.3 Gravidanza e maternità
22.3 Gravidanza e maternitàAl Medico in formazione specialistica si applicano gli istituti previsti dal D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.
Così come previsto dall’art. 40, comma 5, del D.Lgs 368/99, durante il periodo di sospensione compete al Medico in formazione specialistica esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione ed in relazione all’anno di iscrizione, per un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
La Specializzanda è tenuta a comunicare il suo stato di gravidanza non appena accertato alla Direzione della Scuola, al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione e all’Ufficio Post Lauream, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie alla tutela della salute propria e del nascituro.
La Specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La Specializzanda ha la facoltà di sospendere la formazione a partire dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.
La Specializzanda può proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta all’Ufficio Post Lauream. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nelle quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.
La Specializzanda ha la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La richiesta di sospensione deve essere presentata all’Ufficio Post Lauream, entro il trentesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
Entro 30 giorni dalla nascita dovrà essere presentato all’Ufficio Post Lauream il relativo certificato, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 20/12/2000 n. 445.