Art. 24 – Sospensione e recupero delle attività formative

Art. 24 – Sospensione e recupero delle attività formative

La formazione è sospesa esclusivamente per gravidanza o malattia, la cui durata superi i 40 giorni lavorativi consecutivi (art. 40, c. 3 D.Lgs. 368/1999). Il periodo di sospensione deve essere recuperato prima del passaggio all’anno di corso successivo a quello della sospensione, con conseguente differimento dell’esame di diploma. 

Durante i periodi di sospensione della formazione al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso. 

Durante il periodo di recupero della sospensione compete allo Specializzando il trattamento economico previsto, sia nella sua componente variabile che in quella fissa lorde.

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