Art. 30 – Registrazione delle attività formative
Art. 30 – Registrazione delle attività formativeIl monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dall'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative, nel quale vengono almeno mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.
La compilazione del libretto diario (log-book), di regola su supporto informatico, è obbligatoria da parte dei medici in formazione specialistica e deve essere completa in tutte le parti previste dalla normativa vigente (vedasi allegato al presente regolamento *).
Il Direttore della Scuola, sentiti i Tutor e i Trainer, convalida le attività riportate nel “libretto-diario” e, coadiuvato dalla Commissione d’esame, verifica, prima dell'ammissione al relativo esame, che lo Specializzando abbia svolto tutte le attività previste dal piano formativo e acquisito i relativi CFU.
La validazione dei crediti formativi previsti dal piano di funzionamento dell’anno in corso avviene attraverso il superamento dell’esame di profitto.
La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali deve risultare anche dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazione di attività ambulatoriali e diagnostiche, ecc…). Pertanto lo Specializzando deve sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, con la qualifica “medico in formazione specialistica”, assumendone la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla gradualità dei compiti assistenziali.