Art. 36 - Disposizioni transitorie
Art. 36 - Disposizioni transitorieI direttori delle Scuole di specializzazione attualmente in carica e i relativi Consigli durano fino alla scadenza del mandato triennale.
La condizione di rieleggibilità del direttore per un ulteriore mandato, prevista dall’articolo 7.2 del presente Regolamento, si applica a partire dalla prima elezione successiva all’entrata in vigore del presente Regolamento.