Art. 6 - Presupposti per l’attribuzione dell’incentivo

Art. 6 - Presupposti per l’attribuzione dell’incentivo

1.  In caso di lavori, il presupposto per la destinazione al Fondo Incentivi e la successiva attribuzione dell’incentivo è l’inserimento dell’intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.

2.  In caso di servizi e forniture, il presupposto per la destinazione al Fondo Incentivi e la successiva attribuzione dell’incentivo è l’inserimento dell’intervento nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture.

3.   Ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice, l’incentivo spetta per i contratti pubblici di servizi e forniture oggetto di programmazione, di cui all’art. 21, comma 6, del Codice, nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione, diverso dal Responsabile Unico del Procedimento.

I casi in cui il Direttore dell’esecuzione del contratto deve essere necessariamente nominato sono i seguenti:

a)            prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;

 

b)            interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

 

c)          prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

 

d)         interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

 

e)       per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. 


4. In sede di elaborazione della programmazione degli acquisti di beni e servizi saranno indicati il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto.


5. Ai fini della corresponsione degli incentivi si richiama quanto previsto dall’art. 31, comma 12 del Codice.

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