Art. 10 - Costituzione del gruppo di lavoro
Art. 10 - Costituzione del gruppo di lavoro1. L’Università individua con apposito provvedimento del Dirigente il gruppo di lavoro (formato dagli incaricati e dai collaboratori) destinatario dell’incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo e l’impegno richiesto anche in relazione allo specifico regime orario di ciascuno dei dipendenti assegnati.
2. Possono essere destinatari dell’incentivo anche i dipendenti a tempo parziale, compresi nel gruppo di lavoro di cui al punto precedente mantenendo per intero il diritto alla corresponsione dell’incentivo.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro in questione possono essere apportate dal Dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti il gruppo in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. Essi intervengono in modo tracciato nei procedimenti amministrativi apponendo la propria firma/sigla sugli atti che concorrono a perfezionare.
7. Ai sensi dell’art. 35-bis, lettera C, del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Il Dirigente che dispone l’incarico è tenuto ad accertare l’insussistenza delle citate situazioni.