Art. 11 – Ricorso a dipendenti di altri Enti pubblici e a Centrali di Committenza
Art. 11 – Ricorso a dipendenti di altri Enti pubblici e a Centrali di Committenza1. È possibile incaricare con provvedimento formale dipendenti di altri Enti pubblici, sulla base delle forme collaborative previste; tali dipendenti partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.
2. Nell’atto di incarico dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. Il dipendente che richiedesse all’Università l’autorizzazione per essere formalmente incaricato in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, sarà autorizzato con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio di appartenenza dello stesso.
4. Qualora l’Università costituisca o si avvalga di una Centrale di Committenza, può destinare il Fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’Università le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale Per quanto riguarda le Centrali Uniche di Committenza si richiama anche il comma 5 dell’art. 113 del Codice.