Art. 17 - Conclusione delle singole operazioni

Art. 17 - Conclusione delle singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a)     per la programmazione della spesa per investimenti, con l’avvio del lavoro;

b)  per la verifica dei progetti, con la formalizzazione dell’approvazione del progetto di realizzazione del lavoro e la sua trasmissione al RUP per la relazione finale di verifica;

c)     per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione;

d)   per la direzione lavori – direzione dell’esecuzione e per il collaudo con l’approvazione del certificato di collaudo, di regolare esecuzione o di verifica di conformità da parte dell’organo competente.

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