Art. 17 - Conclusione delle singole operazioni
Art. 17 - Conclusione delle singole operazioni1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l’avvio del lavoro;
b) per la verifica dei progetti, con la formalizzazione dell’approvazione del progetto di realizzazione del lavoro e la sua trasmissione al RUP per la relazione finale di verifica;
c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione;
d) per la direzione lavori – direzione dell’esecuzione e per il collaudo con l’approvazione del certificato di collaudo, di regolare esecuzione o di verifica di conformità da parte dell’organo competente.