Art. 18 - Liquidazione dell’incentivo

Art. 18 - Liquidazione dell’incentivo

1.  La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente, su proposta del RUP, previa presentazione della scheda riferita alle funzioni svolte.

 

2.   L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o fornitura.

 

3.   La liquidazione dell’incentivo avviene come segue:

 

-  nell’anno successivo a quello del programma annuale per l’attività svolta di programmazione della spesa per investimenti;

 

-  nell’anno successivo a quello di riferimento per l’attività svolta di valutazione preventiva del progetto e predisposizione e controllo della procedura di gara;

 

4.  Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare, relative alla fase di esecuzione e collaudo, le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

 

5.  Per la liquidazione dell’attività di RUP, si attribuisce la percentuale del 40% della quota spettante all’approvazione del progetto esecutivo ed il restante 60% all’approvazione del collaudo. Il Direttore dell’esecuzione del contratto il 40% della quota spettante nel corso del primo anno di esecuzione e il restante 60% alla verifica di conformità.

 

6.    Ai fini della liquidazione, il Dirigente adotta una scheda per ciascun intervento nell’ambito della quale, per ciascun dipendente incaricato o collaboratore, si specifica almeno:

 

-  tipo di attività svolta;

 

-  percentuale realizzata;

 

-  tempi previsti e tempi effettivi;

 

-  tempistica dell’invio dei risultati dell’attività svolta ai fini dell’attuazione delle fasi successive. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell’incentivo.

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