Art. 18 - Liquidazione dell’incentivo
Art. 18 - Liquidazione dell’incentivo1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente, su proposta del RUP, previa presentazione della scheda riferita alle funzioni svolte.
2. L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o fornitura.
3. La liquidazione dell’incentivo avviene come segue:
- nell’anno successivo a quello del programma annuale per l’attività svolta di programmazione della spesa per investimenti;
- nell’anno successivo a quello di riferimento per l’attività svolta di valutazione preventiva del progetto e predisposizione e controllo della procedura di gara;
4. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare, relative alla fase di esecuzione e collaudo, le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
5. Per la liquidazione dell’attività di RUP, si attribuisce la percentuale del 40% della quota spettante all’approvazione del progetto esecutivo ed il restante 60% all’approvazione del collaudo. Il Direttore dell’esecuzione del contratto il 40% della quota spettante nel corso del primo anno di esecuzione e il restante 60% alla verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente adotta una scheda per ciascun intervento nell’ambito della quale, per ciascun dipendente incaricato o collaboratore, si specifica almeno:
- tipo di attività svolta;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell’invio dei risultati dell’attività svolta ai fini dell’attuazione delle fasi successive. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell’incentivo.