Art. 20 - Campo di applicazione e disciplina transitoria
Art. 20 - Campo di applicazione e disciplina transitoria1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell’incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni e nei limiti concessi dalla normativa di contenimento dei Fondi accessori.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.