ARTICOLO 27 – RISULTATI
ARTICOLO 27 – RISULTATI1. La commissione elettorale centrale determina i voti ottenuti da ciascun candidato ai sensi degli articoli 19 e 20 regolamento generale di Ateneo.
2. Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.