ARTICOLO 27 – RISULTATI

ARTICOLO 27 – RISULTATI

1.    La commissione elettorale centrale determina i voti ottenuti da ciascun candidato ai sensi degli articoli 19 e 20 regolamento generale di Ateneo.

2.    Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.

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