ARTICOLO 39 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI
ARTICOLO 39 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI1. L'insediamento dei rappresentanti eletti per ciascuna area scientifico-disciplinare nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.
1. L'insediamento dei rappresentanti eletti per ciascuna area scientifico-disciplinare nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.