ARTICOLO 46 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ARTICOLO 46 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1.    La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 regolamento generale di Ateneo.

2.    I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio, corredate di curriculum vitae e idonea documentazione.

3.    Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dalla Commissione tecnica di valutazione, che provvede al successivo inoltro delle candidature ammissibili alle rispettive assemblee degli elettori.

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