TITOLO VIII – ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA
TITOLO VIII – ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA 8861ARTICOLO 49 – OGGETTO
ARTICOLO 49 – OGGETTO- Il presente titolo disciplina l’elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina, previsto dall’articolo 23, comma 2, Statuto dell’Università degli Studi di Trieste e ai sensi della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.
ARTICOLO 50 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ARTICOLO 50 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE- La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi dell’articolo 35 ter del regolamento generale di Ateneo.
- I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio.
- E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.
- Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all’assemblea degli elettori.
ARTICOLO 51 – CANDIDATURE
ARTICOLO 51 – CANDIDATURE
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ARTICOLO 52 – PROCLAMAZIONE, NOMINA E ENTRATA IN CARICA
ARTICOLO 52 – PROCLAMAZIONE, NOMINA E ENTRATA IN CARICA1. Il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto.
ARTICOLO 53 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI
ARTICOLO 53 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI1. L'insediamento degli eletti nel Collegio di disciplina avviene contestualmente a quello dei componenti esterni.