ARTICOLO 71 – ESPRESSIONE DEL VOTO
ARTICOLO 71 – ESPRESSIONE DEL VOTO- Le schede riportano la denominazione o la sigla delle liste secondo l’ordine di presentazione.
- Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda in modo non equivoco, con la matita ricevuta dal presidente, un segno sulla denominazione o sigla corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.
- L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Ogni elettore può esprimere preferenze in numero non superiore ad un quarto degli eligendi.
- Il voto di preferenza si esprime scrivendo sulla scheda, con la matita ricevuta dal presidente, nell'apposito spazio corrispondente alla denominazione o sigla della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome o il numero d'ordine dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso di identità del cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome o il numero d’ordine con cui il candidato preferito è indicato nella lista votata.
5 . In caso di elezioni in modalità telematica, la modalità di espressione di voto è adattata come da Titolo II del presente regolamento.