ARTICOLO 72 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO
ARTICOLO 72 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO- Allo scadere dell’ora prevista del secondo giorno, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.
- Chiuse le votazioni, hanno inizio le operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.
- Il presidente del seggio, separatamente per ciascun tipo di elezione, procede alle seguenti operazioni di scrutinio:
a. controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
b. inizia lo spoglio delle schede.
- Man mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze date ai singoli candidati nell'ambito della stessa lista.
- La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
- Sono nulle le schede:
a. che non sono quelle prescritte o non risultano siglate da uno dei componenti del seggio elettorale;
b. che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
c. che contengono voti espressi a favore di più liste, senza indicazione di preferenze.
- Sono nulle le preferenze:
a. nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
b. espresse in eccedenza al numero massimo consentito;
c. che si riferiscano a candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
- Se l’elettore non ha espresso alcun voto di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia validamente votato la lista cui appartengono i candidati.
- Se l’elettore ha espresso più di un voto di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
- Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello relativo alla denominazione o sigla della lista, che si riferiscano a candidati della lista votata.
- Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.
- Il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale.