ARTICOLO 79 – NORMA DI RINVIO
ARTICOLO 79 – NORMA DI RINVIO1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Titolo si fa rinvio, in quanto compatibili, alle norme per le elezioni dei consigli comunali.
1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Titolo si fa rinvio, in quanto compatibili, alle norme per le elezioni dei consigli comunali.