ARTICOLO 82 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ARTICOLO 82 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
  1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni.

2.    I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio.

  1. Per la candidatura non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.
  2.  Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.
  3. E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.
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