ARTICOLO 82 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ARTICOLO 82 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE- La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio.
- Per la candidatura non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.
- Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.
- E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.