ARTICOLO 83 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
ARTICOLO 83 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI1. La commissione elettorale attribuisce i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell’articolo 13, commi 2, 3 e 4, regolamento generale di ateneo.
2. A parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nel Nucleo di Valutazione di Ateneo In via residuale prevale il candidato più giovane di corso, quindi il più giovane di età.
3. Ai fini dell’applicazione del precedente comma si considera l’intera carriera universitaria dello studente.