CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 8861

Art. 1 - Codice Etico e Codice di comportamento

Art. 1 - Codice Etico e Codice di comportamento

1. Il presente Codice (di seguito “Codice”) unifica il Codice Etico e il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Trieste (d’ora in avanti “Università”), in alcuni casi ripensandone o meglio specificandone le disposizioni,distinguendo, relativamente ai doveri di comportamento, i doveri che comportano sanzioni disciplinari da quelli che comportano sanzioni aventi natura non disciplinare per violazioni dei precetti etici e deontologici.

Le norme del Codice disciplinano, in apposite sezioni, i doveri comuni al personale docente e tecnico-amministrativo, i doveri specifici per professori e ricercatori e i doveri degli studenti.

Le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile.

 2. Il Codice è adottato ai sensi di quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013 nr. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (di seguito Codice di comportamento nazionale), dall’art. 2 comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, dall’art. 54 comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, dall’atto di indirizzo MIUR avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, dalle delibere ANAC n. 75 del 24 ottobre 2013 e 177 del 19 febbraio 2020.

Il Codice altresì attua e specifica quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto dell’Università e si integra con le disposizioni dell’Università in materia di integrità e etica della ricerca, di prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio a tutela della dignità della persona, di funzionamento del Collegio di disciplina e disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari, di compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori, di disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori, di carriera dello studente, di utilizzo della posta elettronica e della rete internet, di protezione dei dati personali, di utilizzo dei Social Media.

3. Il Capo II del presente Codice, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 6 dello Statuto, determina i valori fondamentali della comunità universitaria e i principi generali ai quali si conforma l’Università, riconoscendovi fondante valore etico. Le norme sono volte a promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Università, ed evitare, nei rapporti interni tra gli appartenenti alla comunità accademica e nei rapporti con i soggetti esterni, ogni forma di discriminazione e di abuso.

4. Il Capo III del presente Codice, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integra le previsioni del Codice di comportamento nazionale, che trova applicazione in via integrale presso questa Università, specificando i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta da esso definiti.

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Art. 2 - Ambito di applicazione dei principi etici della comunità accademica

Art. 2 - Ambito di applicazione dei principi etici della comunità accademica

1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente Codice si applicano a tutta la comunità universitaria, intendendosi come tale quella composta da: professori, ricercatori, personale dirigente, tecnico amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici ed i tecnologi – i titolari di contratti di didattica e di ricerca, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di incarico; dottorandi e assegnisti di ricerca; titolari di borse di studio o di ricerca, tirocinanti, studenti dei Corsi di studio, di primo e secondo livello, dell’Università e dei corsi interateneo, dei corsi professionalizzanti e dei corsi di specializzazione; personale di altre amministrazioni che, a qualunque titolo, svolgono la loro prestazione presso l’Università; componenti degli organi accademici e di organi collegiali dell’Università.

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Art. 3 - Ambito di applicazione delle norme di comportamento

Art. 3 - Ambito di applicazione delle norme di comportamento

1. Le disposizioni di cui al Capo III relative agli obblighi di comportamento:

a)    costituiscono principi generali di comportamento per il personale in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori) e si applicano per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;

b)    per il personale dirigente, tecnico-amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici ed i tecnologi – costituiscono attuazione del Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

c)    si estendono agli assegnisti, ai titolari di contratti, incarichi e rapporti di collaborazione istituzionale, di didattica e di ricerca;

d)    si applicano, per quanto compatibili, ai soggetti che, in forza di un rapporto organico e/o contrattuale, agiscono in nome e/o per conto dell’Università.

2. Nei contratti o negli atti di incarico o di nomina oppure in apposito patto aggiuntivo è inserita, nei limiti previsti dalle leggi, un’apposita clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dall’incarico, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

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Art. 4 - Attività assistenziali svolte presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale

Art. 4 - Attività assistenziali svolte presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano all’attività assistenziale svolta presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale da:

a)  professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo in regime di convenzione;

b)  assegnisti e dottorandi di ricerca autorizzati dalle Aziende sanitarie allo svolgimento di attività assistenziale;

c)   medici in formazione specialistica;

d)  studenti dei corsi di studio delle professioni mediche e sanitarie.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente, fermo restando il proprio stato giuridico, è applicabile per gli aspetti relativi all’attività ivi prestata, anche il Codice di Comportamento della Struttura Sanitaria presso cui svolgono l’attività di lavoro, studio, didattica e ricerca, comprese le conseguenze previste in caso di eventuale violazione.

Resta ferma la potestà disciplinare in capo all’Università e la prerogativa di apprezzare secondo il proprio ordinamento anche le condotte rilevanti secondo il Codice di Comportamento delle Strutture sanitarie.

3. I soggetti di cui al comma 1, nel caso in cui ritengano di riscontrare difformità o conflitto fra i Codici di Comportamento dell’Azienda e dell’Università e che da ciò derivino conseguenze negative, possono segnalarlo al Rettore per gli opportuni provvedimenti.

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Art. 5 - Attività svolte presso altri enti pubblici o privati

Art. 5 - Attività svolte presso altri enti pubblici o privati

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì alle attività svolte da professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo assegnisti, dottorandi di ricerca o altri soggetti che operino, sulla base di una convenzione stipulata con l’Università, anche fuori dai confini nazionali, presso altri soggetti pubblici o privati.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente, fermo restando il proprio stato giuridico, è applicabile anche, qualora esistente e ove non in contrasto, il Codice di Comportamento dell’Ente presso il quale prestano l’attività di lavoro, studio, didattica e ricerca, comprese le conseguenze previste in caso di eventuale violazione.

3. I soggetti indicati, in particolare, non assumono nell’ambito delle attività svolte presso tali Enti, anche se esercitate in virtù di un rapporto indipendente da una convenzione stipulata con l’Università, nessun comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

4. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al personale coinvolto nell’ambito delle attività in conto terzi.  

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