Art. 2 - Ambito di applicazione dei principi etici della comunità accademica

Art. 2 - Ambito di applicazione dei principi etici della comunità accademica

1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente Codice si applicano a tutta la comunità universitaria, intendendosi come tale quella composta da: professori, ricercatori, personale dirigente, tecnico amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti linguistici ed i tecnologi – i titolari di contratti di didattica e di ricerca, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di incarico; dottorandi e assegnisti di ricerca; titolari di borse di studio o di ricerca, tirocinanti, studenti dei Corsi di studio, di primo e secondo livello, dell’Università e dei corsi interateneo, dei corsi professionalizzanti e dei corsi di specializzazione; personale di altre amministrazioni che, a qualunque titolo, svolgono la loro prestazione presso l’Università; componenti degli organi accademici e di organi collegiali dell’Università.

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