Art. 5 - Attività svolte presso altri enti pubblici o privati

Art. 5 - Attività svolte presso altri enti pubblici o privati

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì alle attività svolte da professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo assegnisti, dottorandi di ricerca o altri soggetti che operino, sulla base di una convenzione stipulata con l’Università, anche fuori dai confini nazionali, presso altri soggetti pubblici o privati.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente, fermo restando il proprio stato giuridico, è applicabile anche, qualora esistente e ove non in contrasto, il Codice di Comportamento dell’Ente presso il quale prestano l’attività di lavoro, studio, didattica e ricerca, comprese le conseguenze previste in caso di eventuale violazione.

3. I soggetti indicati, in particolare, non assumono nell’ambito delle attività svolte presso tali Enti, anche se esercitate in virtù di un rapporto indipendente da una convenzione stipulata con l’Università, nessun comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

4. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al personale coinvolto nell’ambito delle attività in conto terzi.  

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