CAPO II - PRINCIPI ETICI DELLA COMUNITA’ ACCADEMICA

CAPO II - PRINCIPI ETICI DELLA COMUNITA’ ACCADEMICA 8861

Art. 6 - Finalità e principi generali

Art. 6 - Finalità e principi generali

1. Ciascun componente della Comunità universitaria è tenuto a rispettare, attuare e promuovere i seguentivalori etici universali nei quali l’Università si riconosce e ai quali intende riferirsi in tutti gli aspetti del proprio operare:

a)    la libertà in tutte le sue forme, compresa la libertà di ricerca, la tutela della dignità umana, la centralità e promozione della persona;

b)    l’uguaglianza, il ripudio di ogni discriminazione, la solidarietà e l’equanimità;

c)    la salute e il benessere fisico, psichico e morale dei singoli e della collettività, comprensiva della salubrità e la sicurezza dei luoghi di studio e di lavoro;

d)    la sostenibilità ambientale, sociale, economica ed energetica;

e)    la responsabilità, la correttezza, l’onestà, l’integrità e la professionalità;

f)     il buon andamento, l’imparzialità, la leale collaborazione e la trasparenza;

g)    la corretta gestione dei beni e delle risorse pubbliche e l’esclusiva destinazione degli stessi a fini pubblici;

h)    la valorizzazione del merito e delle diversità individuali e culturali, la valorizzazione dei talenti individuali, il ripudio del favoritismo di qualsiasi forma;

i)      l’eguaglianza delle opportunità e la protezione e valorizzazione delle categorie svantaggiate, l’inclusione negli ambienti di lavoro e di studio;

j)      la conoscenza e l’incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche.

8861

Art. 7 - Uguaglianza e divieto di discriminazioni

Art. 7 - Uguaglianza e divieto di discriminazioni

1. L’Università respinge e contrasta ogni forma di discriminazione per motivi di religione, opinioni politiche, genere e orientamento sessuale, aspetto fisico e colore della pelle, origini etniche, lingua, cittadinanza, nazionalità, disabilità, condizioni personali, sociali e di salute, gravidanza, scelte familiari, età, nonché ruolo ricoperto in ambito universitario.

2. Allo scopo di assicurare piena parità, nelle diverse manifestazioni della vita universitaria, l’Università adotta misure dirette a prevenire e rimuovere situazioni di svantaggio, riconducibili a uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma.

3. È compito dell’Università e dei suoi componenti incoraggiare le iniziative volte a tutelare e salvaguardare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.

8861

Art. 8 - Imparzialità

Art. 8 - Imparzialità

1. L’Università promuove l’equità e l’equanimità e respinge il favoritismo in qualsiasi forma – compreso il familismo o nepotismo – in quanto nuoce alla dignità della persona, impedisce la valorizzazione dei talenti e dei meriti individuali, l’onestà, l’integrità, la professionalità e la libertà accademica; l’Università previene e contrasta ogni forma di parzialità, derivante da conflitto, anche potenziale, di interessi.

2. L’Università condanna e persegue ogni pratica di favoritismo che si traduca in condotte arbitrarie e contrarie al buon nome dell’Università, ai valori d’imparzialità e all’interesse di altri soggettipiù meritevoli.

8861

Art. 9 - Tutela della dignità e della salute della persona

Art. 9 - Tutela della dignità e della salute della persona

1. L’Università contrasta ogni forma di prevaricazione e vessazione e, a tal fine, si adopera per garantire un ambiente di lavoro, di ricerca e di studio adeguato dal punto di vista della sicurezza ed idoneo a salvaguardare la salute delle persone e la promozione di rapporti interpersonali improntati alla correttezza e al rispetto della libertà, dignità e salute della persona. 

2. L’Università non tollera qualunque genere di molestiain quanto lesiva della dignità della persona. Costituisce obbligo morale denunciare i comportamenti di molestia di cui si sia a conoscenza; al di fuori delle ipotesi di concorso, è ravvisabile responsabilità nell’assistervi passivamente. L’esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante.

3. È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti.

8861

Art. 10 - Libertà di studio, di ricerca scientifica e di insegnamento

Art. 10 - Libertà di studio, di ricerca scientifica e di insegnamento

1. L’Università garantisce un’organizzazione conforme agli ideali di libertà e di autonomia individuale.

2.  I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento. Gli stessi esercitano liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.

3. Nell’esercizio della libertà accademica, i componenti dell’Università sono tenuti a mantenere una condotta responsabile e conforme alle regole, anche tramite l’adozione di sistemi di autoregolamentazione.

4. I componenti della comunità universitaria sono, altresì, tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa delle prescrizioni dirette ad assicurare la trasparenza, l’imparzialità, l’equità e l’efficienza delle attività istituzionali dell’Università.

8861

Art.11 - Rilevanza sociale della ricerca e libertà di accesso alla letteratura scientifica

Art.11 - Rilevanza sociale della ricerca e libertà di accesso alla letteratura scientifica

1. L’Università, consapevole della rilevanza sociale della ricerca, si impegna a far conoscere alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati e l’impatto etico delle ricerche; si impegna, altresì, affinché i risultati delle medesime contribuiscano allo sviluppo e al benessere della collettività.

2. L’Università promuove e incentiva ogni forma di diffusione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali, ma anche favorendo l’accesso aperto via internet (open archive) per la consultazione e la diffusione di pubblicazioni e di materiali didattici nelle forme previste e consentite dalla regolamentazione dell’Università.In tal senso promuove presso i ricercatori lo sviluppo di tale modalità.

8861

Art. 12 – Trasparenza

Art. 12 – Trasparenza

1. L’Università, nel perseguire l’obiettivo di un’ampia coesione e partecipazione collettiva alla vita istituzionale, si adopera per garantire agli studenti, alla comunità universitaria e a tutte le categorie dei portatori di interesse, la massima trasparenza e tempestiva conoscibilità dell'azione politica, gestionale e amministrativa, nonché la chiarezza e la comprensibilità degli atti, in conformità ai principi di semplificazione e di rendicontazione sociale.

2. A tal fine, l’Università valorizza il portale istituzionale quale principale punto di accesso integrato alle informazioni e ai servizi riguardanti la vita universitaria, nonché quale strumento di promozione concreta di un’effettiva trasparenza degli atti e delle attività istituzionali. In armonia con i principi previsti in materia di amministrazione digitale, si adopera affinché il portale garantisca accessibilità ed elevata fruibilità, anche da parte delle persone disabili, semplicità di consultazione, facile reperibilità e completezza delle informazioni, chiarezza di linguaggio, affidabilità, qualità e omogeneità.

3. L’Università adotta, nei limiti di legge, misure atte a eliminare o ridurre ai membri della comunità i disagi conseguenti a errori o omissioni commessi in atti interni per difetto dei requisiti di trasparenza esposti sopra.

8861

Art. 13 - Accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - diritti digitali

Art. 13 - Accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - diritti digitali

1. L’Università promuove l’utilizzo delle nuove tecnologie e s’impegna a garantire a tutti i componenti della comunità, nella massima misura possibile, l’esercizio dei “diritti digitali”, in particolar modo tramite lo sviluppo progressivo dei servizi erogati attraverso la rete. Nel perseguimento di tale finalità, l’Università opera per prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscano la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità, di disagio economico e sociale.

2.In questo ambito l’Università assicura altresì, per il lavoratore, il diritto alla disconnessione, ossia la libertà di non rispondere alle comunicazioni di lavoro durante il periodo di riposo, senza che questo comprometta la sua situazione lavorativa.

3. Tutti gli appartenenti alla comunità universitaria, nell’utilizzo dei social media, si attengono a quanto previsto in materia dalle Linee Guida dell’Università.

8861

Art. 14 - Aspetti etici nell’attività didattica

Art. 14 - Aspetti etici nell’attività didattica

1. L’Università, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari, riconosce e tutela la libertà di insegnamento in coerenza con la programmazione delle strutture didattiche di riferimento e si impegna a garantire un ambiente che favorisca e valorizzi la libertà intellettuale e il libero scambio di idee, intesi come necessario presupposto all’insegnamento, allo studio e al perseguimento della conoscenza.

2. L’Università promuove l’attività didattica come diritto e dovere di ogni docente, di cui riflette l’esperienza intellettuale e di ricerca; in tal senso, richiede ai docenti diligenza, puntualità e rigore, nonché rispetto degli studenti, dei loro diritti e della loro cultura, e imparzialità nel valutare la loro preparazione.

3. Gli studenti si impegnano nelle attività formative, nel rispetto dell’Università, delle sue strutture, dei colleghi, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico, dei tecnologi e di ogni altro soggetto che istituzionalmente sia da supporto all’attività didattica, fermi restando il diritto di critica e quello a manifestare in ogni momento, tramite gli appositi canali istituzionali, le proprie esigenze.

4. L’Università condanna e persegue ogni forma di comportamento sleale messo in atto da docenti, altri soggetti di supporto alla didattica e studenti.

8861

Art. 15 - Aspetti etici della ricerca

Art. 15 - Aspetti etici della ricerca

1. L’Università, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari, riconosce e tutela l’integrità della ricerca scientifica.

2.  Per integrità nella ricerca (Research Integrity) si intende l’insieme dei principi e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui quali si fonda una condotta responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca scientifica nonché da parte delle istituzioni che la promuovono e la realizzano. L’applicazione dei principi e dei valori e il rispetto della deontologia e degli standard professionali sono garanzia della qualità stessa della ricerca e contribuiscono ad accrescere la reputazione e l’immagine pubblica della scienza, con importanti ricadute sullo sviluppo della stessa e sulla società. 

3. Fondamentali per l’integrità nella ricerca sono i seguenti principi: 

a)    Dignità

b)    Responsabilità

c)    Equità

d)    Correttezza

e)    Diligenza

4. Questi principi racchiudono, ineriscono o sono correlati ad altri principi e valori etici, quali in primo luogo: la libertà di ricerca scientifica; l’onore e la reputazione delle persone e la lealtà verso gli altri e verso le istituzioni; l’onestà, il rigore, l’affidabilità e l’obiettività nella conduzione della stessa; l’indipendenza di giudizio, la trasparenza, l’atteggiamento aperto ed equanime, la valorizzazione del merito, la reciprocità e la cooperazione con gli altri nell’adempimento dei propri compiti; l’imparzialità, la pertinenza, la vigilanza coscienziosa e l’efficienza nell’utilizzazione delle risorse; la responsabilità sociale e quella verso le generazioni future, compresi i doveri di tutela verso la biosfera.

5. È compito dell’Università fornire linee guida di orientamento, anche attraverso il Comitato etico e la Commissione etica, sugli ambiti di attenzione rispetto alle questioni etiche nella pianificazione ed esecuzione della ricerca per la valutazione della gestione degli aspetti etici.

6. L’Università condanna ogni forma di frode scientifica, ritenendo che tali comportamenti compromettano la reputazione dell’Università, minino la fiducia della società nei confronti della comunità scientifica e comportino uno spreco di risorse.

8861

Art. 16 - Aspetti etici della terza missione

Art. 16 - Aspetti etici della terza missione

1. L’Università, nel convincimento che la conoscenza rappresenti una risorsa essenziale per la crescita della collettività, considera il dialogo con la società e la diffusione del sapere come obiettivi fondamentali.

2. Le attività di terza missione devono essere svolte in ottica di informazione, coinvolgimento, dialogo, dibattito, scambio di idee e contributo allo sviluppo della collettività. Nelle attività di terza missione l’Università si attiene ai principi di rigore scientifico, di pluralismo e di indipendenza da ogni orientamento ideologico, religioso, politico e economico. 

8861

Art. 17 - Responsabilità nell’attività istituzionale

Art. 17 - Responsabilità nell’attività istituzionale

1. L’Università promuove un uso responsabile delle risorse nel rispetto dei canoni dei Trattati euro unitari e della Costituzione e favorisce in tutte le attività dell’Università l’adozione di comportamenti individuali e collettivi responsabili.

2. Nello svolgimento delle attività istituzionali, l’Università richiede fattiva collaborazione, impegno, partecipazione, onestà e lealtà da parte dei titolari di incarichi di governo, di direzione e di amministrazione, dei componenti degli organi di controllo, qualità e garanzia e di tutta la Comunità.

8861

Art. 18 - Decoro dei luoghi di lavoro e di studio

Art. 18 - Decoro dei luoghi di lavoro e di studio

1. Ogni appartenente alla comunità universitaria è tenuto al rispetto e al decoro dei luoghi di lavoro e di studio; se investito di responsabilità istituzionale, ha l’obbligo di rilevare e segnalare l’inosservanza dell’obbligo.

8861