Art. 6 - Finalità e principi generali

Art. 6 - Finalità e principi generali

1. Ciascun componente della Comunità universitaria è tenuto a rispettare, attuare e promuovere i seguentivalori etici universali nei quali l’Università si riconosce e ai quali intende riferirsi in tutti gli aspetti del proprio operare:

a)    la libertà in tutte le sue forme, compresa la libertà di ricerca, la tutela della dignità umana, la centralità e promozione della persona;

b)    l’uguaglianza, il ripudio di ogni discriminazione, la solidarietà e l’equanimità;

c)    la salute e il benessere fisico, psichico e morale dei singoli e della collettività, comprensiva della salubrità e la sicurezza dei luoghi di studio e di lavoro;

d)    la sostenibilità ambientale, sociale, economica ed energetica;

e)    la responsabilità, la correttezza, l’onestà, l’integrità e la professionalità;

f)     il buon andamento, l’imparzialità, la leale collaborazione e la trasparenza;

g)    la corretta gestione dei beni e delle risorse pubbliche e l’esclusiva destinazione degli stessi a fini pubblici;

h)    la valorizzazione del merito e delle diversità individuali e culturali, la valorizzazione dei talenti individuali, il ripudio del favoritismo di qualsiasi forma;

i)      l’eguaglianza delle opportunità e la protezione e valorizzazione delle categorie svantaggiate, l’inclusione negli ambienti di lavoro e di studio;

j)      la conoscenza e l’incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche.

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