Art. 7 - Uguaglianza e divieto di discriminazioni
Art. 7 - Uguaglianza e divieto di discriminazioni1. L’Università respinge e contrasta ogni forma di discriminazione per motivi di religione, opinioni politiche, genere e orientamento sessuale, aspetto fisico e colore della pelle, origini etniche, lingua, cittadinanza, nazionalità, disabilità, condizioni personali, sociali e di salute, gravidanza, scelte familiari, età, nonché ruolo ricoperto in ambito universitario.
2. Allo scopo di assicurare piena parità, nelle diverse manifestazioni della vita universitaria, l’Università adotta misure dirette a prevenire e rimuovere situazioni di svantaggio, riconducibili a uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma.
3. È compito dell’Università e dei suoi componenti incoraggiare le iniziative volte a tutelare e salvaguardare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.