Art. 9 - Tutela della dignità e della salute della persona

Art. 9 - Tutela della dignità e della salute della persona

1. L’Università contrasta ogni forma di prevaricazione e vessazione e, a tal fine, si adopera per garantire un ambiente di lavoro, di ricerca e di studio adeguato dal punto di vista della sicurezza ed idoneo a salvaguardare la salute delle persone e la promozione di rapporti interpersonali improntati alla correttezza e al rispetto della libertà, dignità e salute della persona. 

2. L’Università non tollera qualunque genere di molestiain quanto lesiva della dignità della persona. Costituisce obbligo morale denunciare i comportamenti di molestia di cui si sia a conoscenza; al di fuori delle ipotesi di concorso, è ravvisabile responsabilità nell’assistervi passivamente. L’esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante.

3. È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti.

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