Art. 9 - Tutela della dignità e della salute della persona
Art. 9 - Tutela della dignità e della salute della persona1. L’Università contrasta ogni forma di prevaricazione e vessazione e, a tal fine, si adopera per garantire un ambiente di lavoro, di ricerca e di studio adeguato dal punto di vista della sicurezza ed idoneo a salvaguardare la salute delle persone e la promozione di rapporti interpersonali improntati alla correttezza e al rispetto della libertà, dignità e salute della persona.
2. L’Università non tollera qualunque genere di molestiain quanto lesiva della dignità della persona. Costituisce obbligo morale denunciare i comportamenti di molestia di cui si sia a conoscenza; al di fuori delle ipotesi di concorso, è ravvisabile responsabilità nell’assistervi passivamente. L’esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante.
3. È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti.