Art. 13 - Accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - diritti digitali
Art. 13 - Accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - diritti digitali1. L’Università promuove l’utilizzo delle nuove tecnologie e s’impegna a garantire a tutti i componenti della comunità, nella massima misura possibile, l’esercizio dei “diritti digitali”, in particolar modo tramite lo sviluppo progressivo dei servizi erogati attraverso la rete. Nel perseguimento di tale finalità, l’Università opera per prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscano la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità, di disagio economico e sociale.
2.In questo ambito l’Università assicura altresì, per il lavoratore, il diritto alla disconnessione, ossia la libertà di non rispondere alle comunicazioni di lavoro durante il periodo di riposo, senza che questo comprometta la sua situazione lavorativa.
3. Tutti gli appartenenti alla comunità universitaria, nell’utilizzo dei social media, si attengono a quanto previsto in materia dalle Linee Guida dell’Università.