Art. 17 - Responsabilità nell’attività istituzionale

Art. 17 - Responsabilità nell’attività istituzionale

1. L’Università promuove un uso responsabile delle risorse nel rispetto dei canoni dei Trattati euro unitari e della Costituzione e favorisce in tutte le attività dell’Università l’adozione di comportamenti individuali e collettivi responsabili.

2. Nello svolgimento delle attività istituzionali, l’Università richiede fattiva collaborazione, impegno, partecipazione, onestà e lealtà da parte dei titolari di incarichi di governo, di direzione e di amministrazione, dei componenti degli organi di controllo, qualità e garanzia e di tutta la Comunità.

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