Art. 18 - Decoro dei luoghi di lavoro e di studio

Art. 18 - Decoro dei luoghi di lavoro e di studio

1. Ogni appartenente alla comunità universitaria è tenuto al rispetto e al decoro dei luoghi di lavoro e di studio; se investito di responsabilità istituzionale, ha l’obbligo di rilevare e segnalare l’inosservanza dell’obbligo.

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