Art. 18 - Decoro dei luoghi di lavoro e di studio
Art. 18 - Decoro dei luoghi di lavoro e di studio1. Ogni appartenente alla comunità universitaria è tenuto al rispetto e al decoro dei luoghi di lavoro e di studio; se investito di responsabilità istituzionale, ha l’obbligo di rilevare e segnalare l’inosservanza dell’obbligo.