CAPO III - NORME DI COMPORTAMENTO
CAPO III - NORME DI COMPORTAMENTO 8861Art. 19 - Principi generali
Art. 19 - Principi generali1. L’Università ritiene essenziali, ai fini del conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il rispetto dei valori di onestà intellettuale, rispetto reciproco e probità.
2. Le disposizioni di questo Codice costituiscono specificazioni degli obblighi comportamentali previsti dall’art. 3 del Codice di comportamento nazionale.
3. Il presente Codice garantisce in ogni caso a tutti i componenti della comunità universitaria il diritto di libera espressione nonché di attività e di critica politica e sindacale.
4. Il lavoratore, in quanto parte della comunità accademica, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell’Università secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e dalle funzioni attribuitegli. Il lavoratore rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, economicità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
5. Il lavoratore non usa per fini diversi da quelli istituzionali e pertinenti al rapporto con l’Università le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio ed evita situazioni e comportamenti, anche nell’utilizzo della rete o dei social network, che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell’Università.
Art. 20 - Regali, compensi e altre utilità
Art. 20 - Regali, compensi e altre utilità1. Il lavoratore non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il lavoratore non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore scambiati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o istituzionali e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il lavoratore non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere un atto previsto dal proprio ruolo da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto.
3. Il lavoratore non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore e non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto; detto importo costituisce anche il valore complessivo massimo, per anno solare, in caso di cumulo di più regali o più utilità. Il lavoratore non può ricevere, per sé o per altri, alcun regalo quando trattasi di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro.
5. Il lavoratore comunica alla persona responsabile della struttura di appartenenzae al Responsabile della prevenzione della corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente Codice. La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente in forma scritta.
6. I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi consentiti e qualora non ne sia possibile la restituzione, sono consegnati tempestivamente dall’interessato al Responsabile della prevenzione della corruzione, che ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione per stabilirne la destinazione.
7. Il lavoratore non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente un interesse significativo in decisioni o attività dell’ufficio di appartenenza del lavoratore medesimo. Ai fini del presente articolo per “incarichi di collaborazione” si intendono incarichi di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.); per “soggetti privati” si intende ogni ente privato, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i soggetti giuridici generati nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico.
8. I lavoratori che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (pantouflage).
Art. 21 - Comunicazione relativa alla partecipazione ad associazioni e organizzazioni e comunicazione degli interessi finanziari
Art. 21 - Comunicazione relativa alla partecipazione ad associazioni e organizzazioni e comunicazione degli interessi finanziari1. Il lavoratore comunica, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, alla persona responsabile della struttura di appartenenza, l’adesione o l’appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato, la cui attività possa interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. L’obbligo non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati. La comunicazione deve contenere i dati essenziali relativi all’associazione e alle ragioni della potenziale interferenza.
La potenziale interferenza sussiste laddove le finalità o le attività dell’associazione o organizzazione riguardino del tutto o principalmente il settore di competenza della struttura a cui il lavoratore è assegnato.
2. Il lavoratore comunica, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, alla persona responsabile della struttura di riferimento tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, purché di importo superiore a 150 euro, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, secondo le indicazioni previste dall’art. 6 comma 1 del Codice di comportamento nazionale.
3. La mancata comunicazione comporta una violazione dei doveri del pubblico dipendente e costituisce un illecito disciplinare.
Art. 22 - Conflitto di interessi
Art. 22 - Conflitto di interessi1. Il lavoratore, anche nella sua qualità di componente di organi collegiali, si astiene dall’adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività, inerenti alle sue mansioni, in situazioni di conflitto, anche potenziale, dell’interesse dell’Università con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura.
2. Il lavoratore si astiene, altresì, dall’adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività, inerenti alle sue mansioni, in situazioni di conflitto, anche potenziale, dell’interesse dell’Università con interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia lite pendente, diretta o indiretta in qualità di membro o organo dell’ Università coinvolta, o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero - fermo restando, da parte dei lavoratori, il rispetto delle norme in materia di incompatibilità - di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il lavoratore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. La comunicazione relativa alla presenza di un potenziale conflitto di interessi è resa tempestivamente al responsabile della struttura di appartenenza, prima di compiere atti e contiene ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto. Detta comunicazione è assunta al protocollo dell’Università.
4. Il Responsabile della struttura di appartenenza, assunte le informazioni necessarie, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto d’interessi e, se necessario, decide sull’astensione adottando gli atti conseguenti, dandone comunicazione scritta al lavoratore interessato.
5. Il lavoratore presenta altresì apposita dichiarazione, ogni qualvolta si verifichi una modifica della situazione precedentemente dichiarata.
6. Nel caso il conflitto di interessi riguardi un dirigente, la comunicazione è indirizzata al Direttore Generale, che decide in merito; qualora il conflitto riguardi il Direttore Generale dell’Università, la decisione compete al Rettore.
7. Per i dipendenti coinvolti in funzioni didattiche e scientifiche, il potere di decisione sull’astensione spetta al Direttore di Dipartimento, o nel caso sia questo coinvolto, spetta al Rettore.
8. Qualora il conflitto riguardi il Rettore, la decisione è assunta dal Consiglio di Amministrazione. La comunicazione relativa al Rettore deve essere effettuata al Decano che istruisce e presenta la pratica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ravvisi il conflitto di interessi, il Decano sostituisce il Rettore limitatamente all’attività per la quale è stato ravvisato il conflitto, adottando gli atti e i provvedimenti necessari.
Art. 23 - Prevenzione della corruzione
Art. 23 - Prevenzione della corruzione1. Ai fini di quanto stabilito dall’art. 8 del Codice di comportamento nazionale, il lavoratore è tenuto ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e dai piani da essa previsti e segnala all’Università eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza. Al fine di tutelare la propria riservatezza, il lavoratore può effettuare la segnalazione direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo ogni informazione necessaria e l’eventuale documentazione pertinente.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite sommarie informazioni:
a) qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, trasmette entro cinque giorni gli atti agli organi disciplinari competenti e adotta ogni altra misura necessaria anche a tutela del lavoratore autore della segnalazione;
b) qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, ne dà comunicazione al lavoratore autore della stessa.
3. In ogni caso la tutela del lavoratore, che segnala illeciti, è garantita ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; è fatto obbligo per chiunque di mantenere la riservatezza in ordine all’identità del segnalante e di non porre in essere atti discriminatori nei confronti del medesimo.
4. Al fine di incentivare l’emersione di fenomeni corruttivi, l’Università assicura la tutela della riservatezza e la protezione contro le discriminazioni anche a coloro che, pur non essendo dipendenti dell’Università, intrattengono con essa rapporti di collaborazione o di studio.
Art. 24 - Abuso di posizione
Art. 24 - Abuso di posizione1. A nessun appartenente alla comunità accademica è consentito abusare dell’autorevolezza o della superiorità derivanti dalla propria posizione, allo scopo di trarre vantaggi personali o di imporre ad altri l’esecuzione di prestazioni o di servizi che non siano dovuti o funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.
Art. 25 - Tutela della riservatezza
Art. 25 - Tutela della riservatezza1. I lavoratori sono tenuti a mantenere riservate e non utilizzare le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, salvi gli obblighi di trasparenza, di prevenzione e di repressione di condotte contrarie al presente Codice e alla normativa in generale.
In particolare, essi si impegnano a:
a) rispettare la riservatezza di persone o di enti di cui l’Università detenga informazioni;
b) non rivelare o divulgare dati e/o informazioni acquisite dalla partecipazione a organi accademici;
c) consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d’ufficio e consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo;
d) prevenire l'eventuale dispersione di dati, osservando le misure di sicurezza impartite.
Art. 26 - Utilizzo del nome e delle risorse dell’Università
Art. 26 - Utilizzo del nome e delle risorse dell’Università1. Gli appartenenti alla comunità universitaria utilizzano le risorse economiche istituzionali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e in modo da poter rendicontare l’uso efficiente ed efficace delle stesse e produrre idonea documentazione, ove richiesta.
2. L’Università non consente l’utilizzo di attrezzature di ricerca o didattiche, spazi, risorse umane, materiali o finanziarie per fini di natura personale o diversi da quelli istituzionali ovvero non autorizzati. Si applica quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste.
Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a rispettare il buon nome dell’Università, e ad astenersi dal porre in essere condotte tali da recare danno alla sua immagine e alla sua reputazione, anche mediante la divulgazione di notizie riservate.
3. I componenti della comunità universitaria:
a) non esprimono pubblicamente, anche attraverso i social media, posizioni e opinioni personali, presentandole come ufficiali dell’Università;
b) in ogni caso mantengono un comportamento rispettoso delle libertà costituzionali, del prestigio e dell’immagine dell’Università e dei suoi rappresentanti e appartenenti.
4. Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Università per la diffusione dei risultati anche parziali in qualunque modo riferiti o riferibili alle attività sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire senza alcun pregiudizio per l’immagine dell’Università.
Art. 27 - Comportamento nei rapporti privati
Art. 27 - Comportamento nei rapporti privati1. Nei rapporti privati il lavoratore non sfrutta né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere vantaggi o utilità e non assume condotte che possano nuocere all'immagine e alla reputazione dell'Università.
Art. 28 – Doveri istituzionali e relativi alle attività di didattica, di ricerca e gestionale
Art. 28 – Doveri istituzionali e relativi alle attività di didattica, di ricerca e gestionale1. I docenti sono tenuti al rispetto dei compiti in materia di obblighi didattici, di ricerca e gestionali così come disciplinati dalla normativa e regolamentazione dell’Università.
2. Il docente evita di incorrere in situazioni di conflitto d’interesse nello svolgimento degli esami di profitto o in altre funzioni didattiche o valutative, anche in veste di componente di commissioni.
3. Nelle attività di ricerca i professori e i ricercatori, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i collaboratori di ricerca sono tenuti al rispetto di quanto previsto nell’ambito del Regolamento dell’Università per l’integrità e l’etica della ricerca, con particolare riferimento a quanto previsto in merito alla gestione delle fonti di finanziamento.
4. Per lo svolgimento di attività extraistituzionali i professori e ricercatori sono tenuti al rispetto della normativa in vigore e dei regolamenti dell’Università.
5. Lo svolgimento di attività extraistituzionali, anche se debitamente autorizzato, non può, di per sé, giustificare il mancato assolvimento dei compiti istituzionali.
Art. 29 - Comportamento in servizio e rapporti con il pubblico
Art. 29 - Comportamento in servizio e rapporti con il pubblicogiustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri lavoratori il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza e assicura il rispetto dei tempi e degli standard di qualità fissati dall'Università nei relativi regolamenti, nelle direttive e nelle apposite carte dei servizi.
2. Il lavoratore utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi e garantisce l’effettiva presenza in servizio, ai sensi dell’art. 55 – quinquies del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165, anche attraverso l’uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze messi a disposizione.
3. Il lavoratore nei rapporti con il pubblico e con gli utenti, anche interni:
a) mantiene contegno e professionalità adeguati, consapevole di rappresentare l’Università;
b) si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione, salvo diverse indicazioni di servizio;
c) opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più tempestiva, completa e accurata possibile, essendo chiaro ed esaustivo;
d) struttura la propria attività in modo da generare servizi di qualità per l’utente;
e) realizza le prestazioni previste/assegnate con l’attenzione, la precisione e l’esattezza richieste nelle operazioni da svolgersi; nella trattazione delle pratiche rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Università, l'ordine cronologico;
f) rispetta impegni e scadenze, gestisce correttamente i carichi di lavoro e non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti;
g) rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’Università;
h) osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora gli sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente.
Art. 30 - Disposizioni particolari per i dirigenti
Art. 30 - Disposizioni particolari per i dirigenti1. I lavoratori con incarico dirigenziale (dirigenti), ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165, sono soggetti alla disciplina del presente Codice. I dirigenti, in particolare, osservano e vigilano sul rispetto delle regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti della struttura di cui sono responsabili.
2. I soggetti di cui al comma 1:
a) svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e perseguono gli obiettivi assegnati adottando un comportamento organizzativo adeguato;
b) assicurano una equa ripartizione dei carichi di lavoro all’interno della propria struttura, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a propria disposizione;
c) affidano eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione;
d) si adoperano per diffondere nell’organizzazione la cultura dell’orientamento al risultato e alla produttività;
e) prima di assumere le proprie funzioni, comunicano all’Università le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta. Dichiarano altresì se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla stessa. Forniscono inoltre all’Università le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge;
f) curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori; assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale e all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
g) concorrono alla valutazione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle performance;
h) intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
i) nei limiti delle proprie possibilità, evitano che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti, possano diffondersi. Favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’Università.
Art. 31 - Contratti e altri atti negoziali
Art. 31 - Contratti e altri atti negoziali1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto dell’Università, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’Università abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il lavoratore non conclude, per conto dell’Università, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l’Università concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il lavoratore abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il lavoratore che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il responsabile della struttura di afferenza.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Direttore generale.
5. Il lavoratore che riceva, da persone fisiche giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l’Università, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
Art. 32 - Doveri degli studenti
Art. 32 - Doveri degli studenti1. Gli studenti:
a) hanno cura dei beni mobili o immobili di cui l’Università è proprietaria o che sono dalla stessa detenuti o posseduti a qualunque titolo;
b) tengono un comportamento tale da non recare pregiudizio alle attività universitarie e all’ordinata e civile convivenza all’interno delle strutture universitarie;
c) tengono un comportamento che non rechi danno all’immagine dell’Università e non sia offensivo, in ogni sede, compreso l’utilizzo dei questionari di valutazione dell’attività didattica,della dignità di altri studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, organi di governo dell’Università e dell’Università stessa;
d) tengono un comportamento che non impedisca o renda più difficoltoso l’accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.
2. Costituisce diritto e dovere degli studenti la partecipazione attiva alle attività didattiche e formative, adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei confronti dei docenti e di coloro che svolgono attività di lavoro o di studio nelle strutture dell’Università, nonché condividendo una cultura improntata all'onestà dei comportamenti, alla responsabilità e al rispetto.
3. Nelle prove di verifica e nelle prove finali dei Corsi di studio gli studenti si astengono da comportamenti che arrechino disturbo ovvero risultino lesivi e/o disonesti nei confronti di altri studenti e dell’Università.
4. Ferma restando la responsabilità in sede penale, costituisce illecito disciplinare l’alterazione, la modificazione o la contraffazione di atti riguardanti la propria o l’altrui carriera universitaria.
5. Sono contrari ai principi del presente Codice il plagio o la copiatura di testi altrui o altri comportamenti che possano impedire una corretta valutazione della prova.